Verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro

Il datore di lavoro, ha l’obbligo di sottoporre le attrezzature elencate nell’allegato VII del d.lgs. n.81/2008 a verifiche periodiche, con la frequenza indicata, per garantire la sicurezza dei lavoratori (d.lgs n. 81/2008 art. 71, co. 11).
Dal 23 maggio 2012 entrano in vigore, per il datore di lavoro, nuove modalità per la richiesta delle verifiche periodiche ai titolari della funzione (Inail per la prima, Asl/Ente abilitato per le successive (decreto ministeriale 11 aprile 2011/).

Cosa deve fare il datore di lavoro

Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un’attrezzatura di lavoro, deve darne comunicazione immediata all’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo e lo comunica al datore di lavoro. Successivamente il datore di lavoro, deve fare richiesta al soggetto titolare della funzione entro i termini previsti, per sottoporre l’attrezzatura alle visite periodiche, classificate come prima verifica e verifiche successive alla prima. La prima delle verifiche periodiche è eseguita dall’Inail (ex Ispesl) territorialmente competente, mentre le verifiche periodiche successive alla prima sono eseguite dalle Asl. La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta, le successive entro 30 giorni dalla richiesta.

La prima delle verifiche periodiche

Quando richiederla – Almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche stabilito dall’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve richiedere all’Inail territorialmente competente l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche. In particolare, per i carrelli a braccio telescopico, le piattaforme autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce anche adempimento dell’obbligo di comunicazione all’Inail (ossia la “vecchia” domanda di immatricolazione e relativo libretto).

Come richiederla – All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale Inail può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente la verifica entro 45 giorni. Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a disposizione dei datori di lavoro a cura dell’Inail.

Esecuzione della verifica – Inail è tenuta ad effettuare la prima verifica periodica entro 45 giorni dalla richiesta. Qualora entro i 45 giorni dalla richiesta non sia stata effettuata la verifica da parte dell’Inail, il datore di lavoro può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati, pubblici o privati, previsti nell’elenco generale (Allegato III del D.M. 11 aprile 2011) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La modulistica, l’elenco dei soggetti abilitati e il tariffario, per la prima delle verifiche periodiche sono consultabile sul sito dell’Inail.

Verifiche periodiche successive alla prima

Quando richiederla – Con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n.81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla Asl competente per territorio o direttamente ad Ente privato abilitato (Dal 21 di agosto 2013 il datore di lavoro sceglie liberamente se chiedere direttamente la verifica a soggetto privato abilitato o all’ASL), l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima.

Esecuzione della verifica – L’Asl/Ente privato è tenuta ad effettuare la verifica periodica entro 30 giorni dalla richiesta. Generalmente sui siti web dei vari Enti Abilitati/ASL si trovano i moduli da compilare per la richiesta di verifica che può essere inviata tramite e-mail, PEC o fax.

Il servizio che offriamo

In collaborazione con Green Srl, per la prima verifica INAIL e le verifiche periodiche Usl dei macchinari per il sollevamento cose e persone (sollevatori telescopici, piattaforme aeree, escavatori con gancio) comprende le seguenti fasi:

  • gestione della pratica, predisposizione richiesta e raccolta e verifica  documentazione per la consegna all’ente preposto USL/INAIL
  • verifica tecnica sia preventiva con prove di carico come previsto dal produttore sia durante il collaudo vero e proprio con l’Ing. della USL/INAIL
  • tenuta del registro di controllo, su richiesta, preferibilmente nell’ambito di un contratto di manutenzione, precisando che il registro potrà essere compilato in fase di tagliando o di pre-verifica USL/INAIL/ENTE ABILITATO
  • gestione degli eventuali adeguamenti macchina, se richiesti dall’ente preposto
  • consegna del verbale di collaudo

Per maggiori informazioni contattare SIMONA DI PIETRO al n. 0542/648402.